A Locorotondo dal 2013 è in vigore l’ordinanza sindacale, la n.66/2013, con cui dal 1° giugno al 30 settembre è vietato vendere bevande in bottiglie o simili in vetro dopo le ore 21,00. Un’ordinanza che intende tutelare non solo il decoro urbano, ma anche l’incolumità dei frequentatori del centro cittadino.
Con tale provvedimento a firma del sindaco Tommaso Scatigna, si intende contrastare, sopratutto nel periodo estivo, la cattiva abitudine di abbandonare i contenitori in vetro, spesso ridotti in frantumi e sparsi sul suolo, in luoghi e spazi pubblici e/o aperti al pubblico, quali strade, portici, piazze, e che costituiscono grave pericolo per i passanti e causa di degrado del paese.
Tale circostanza si verifica soprattutto in ore serali e notturne, prima delle operazioni mattutine di pulizia del centro abitato, ed è connessa alla vendita per asporto, praticata dai pubblici esercizi e da altre attività autorizzate alla somministrazione su area pubblica, di bevande in contenitori di vetro che di solito vengono consumate in ambiente esterno e quindi nello stesso abbandonate senza alcun riguardo per l’altrui sicurezza e per il decoro e la pulizia dei luoghi.
Il Comune di Locorotondo è stato tra i primi enti locali in Italia a disporre tale divieto e che viene ripreso ogni anno.
L’ordinanza è in vigore da 7 anni ed ha portato ad una notevole riduzione del fenomeno, grazie alla fattiva collaborazione degli esercizi commerciali, che hanno compreso appieno lo scopo della disposizione contribuendo in modo concreto a rendere decoroso e sicuro il paese. Tale obbligo si intende esteso anche ad eventuali manifestazioni o iniziative enogastronomiche.
In caso di inosservanza di tale ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000, da € 50,00 a € 500,00.